E' usanza, quando una situazione di morosità crea problemi di liquidità al condominio, chiedere aiuto ai condòmini di effettuare il reintegro della cifra necessaria tramite l'accantonamento in un apposito fondo.
Si fa presente che, sebbene questa pratica sia piuttosto comune, l’eventuale delibera di accollo dei debiti dei condomini morosi, normalmente con la costituzione di un fondo cassa ad hoc, è radicalmente nulla e impugnabile in qualsiasi momento dai condomini contrari o non presenti in assemblea ai sensi dell’art. 1137 c.c. (vedi fonte).
Volendo tuttavia precedere con il recupero di liquidità, si dovrà agire in questo modo:
Creare il fondo; il nome del fondo potrebbe essere "Ripristino liquidità Sig. Rossi". Si consiglia di creare tanti fondi quanti sono i condòmini morosi per i quali si effettua il reintegro.
Creare una tabella la ripartizione dell'accantonamento, priva dell'unità del condomìno moroso; il metodo più veloce è quello di duplicare e rinominare la tabella di Proprietà esistente.
Creare un conto "Ripristino liquidità" e un sottoconto con il nome del condomìno moroso; impostare la ripartizione del sottoconto sulla tabella appena creata.
Aggiungere al piano rateale una rata fuori preventivo per l'importo da accantonare, ripartendolo sul conto/sottoconto appena creato.
Accantonare sul fondo l'importo da reintegrare.
Il fondo così creato ha lo scopo di identificare in contabilità l'operazione di "finanziamento" da parte dei condòmini e non va usato per registrare l'uscita delle spese di gestione sostenute dal condominio, anche quando queste usano liquidità chiaramente attribuibile al fondo.
Nel momento in cui si andranno a recuperare le quote (quindi il condòmino moroso - o chi per esso - effettuerà un versamento rateale) si dovrà contestualmente smobilizzare il fondo, per pari importo, riaccreditando quindi a ciascuno dei condòmini virtuosi l'importo anticipato.