La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17/6/2019 ha fatto chiarezza riguardo l’apposizione della data fattura a partire dal 1 luglio 2019 lasciando aperti alcuni dubbi, successivamente affrontati dall'AdE rispondendo a delle richieste di Assosoftware (www.assosoftware.it/faq > Chiarimenti su dubbi interpretativi) e nella risposta n. 389 ad un interpello riguardante l'emissione di fatture differite.
La data fattura deve corrispondere alla data di effettuazione dell’operazione, e cioè la data di prestazione del servizio, la data di consegna/spedizione della merce, o la data del pagamento se anteriore.
Per le fatture elettroniche questa data non deve essere indicata nel documento in quanto corrisponde alla data di trasmissione della fattura elettronica allo SDI. L’invio di una fattura immediata deve avvenire entro 12 giorni dalla data dell’operazione (ovvero la data fattura).
Per le fatture cartacee (non elettroniche) la data emissione, se diversa dalla data fattura, va indicata come testo descrittivo nelle righe del documento.
Implicazioni
Se ne deduce che la fattura immediata può essere generata in qualsiasi momento tra la data dell’operazione ed i 12 giorni successivi, purché la data del documento riporti la data dell’operazione e l’invio avvenga entro 12 giorni da essa.
Per le fatture differite, emesse ad esempio in presenza di più consegne nell’arco del mese, la data fattura può essere fatta coincidere con l'ultimo giorno del mese (ma non oltre). La trasmissione della fattura elettronica allo SDI può avvenire in qualsiasi momento tra la data fattura ed il giorno 15 del mese successivo.
Una fattura differita per consegne avvenute nel mese di settembre 2022 potrà quindi essere generata nei primi giorni di ottobre, ponendo come data fattura il 30/9/2022 ed effettuando la trasmissione entro e non oltre il 15 ottobre.
La data da riportare obbligatoriamente nei registri Iva è quella del documento (ovvero la data di effettuazione dell’operazione).